LO STRUMENTO FISCALE COME MEZZO DI TUTELA AMBIENTALE NEL PERSEGUIRE OBIETTIVI DI NATURA ANCHE EXTRA-FISCALE

Autores

  • Stefano d'Albenzio Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Palavras-chave:

TUTELA AMBIENTALE, TRIBUTI AMBIENTALI, EXTRA-FISCALE, ECONOMIA CIRCOLARE, REDISTRIBUZIONE RICCHEZZA

Resumo

Con il temine “economia circolare” non s’intende un concetto unico racchiudendo o, meglio, rappresentando, il sunto di una molteplicità di accezioni. L’accezione non sottende ad una visione esclusivamente ambientale e, dunque, strettamente collegata alla sua tutela, bensì implica una lettura che vada oltre e che “abbracci” lo sviluppo sostenibile del pianeta. Si tratta, in effetti, di uno scenario caratterizzato da una significativa componente innovativa e, in gran parte da realizzare, non solo in termini prettamente tecnologici ma de iure condendo in quanto i princìpi e gli ideali di cui è portatore denotano più “complicanze”. L’economia circolare comporta una transizione verso un sistema fondato sulla riduzione del consumo di energia primaria, della produzione di rifiuti, della responsabilità sociale, delle emissioni in atmosfera e nell’ambiente idrico rendendo urgente e indefettibile procedere a un riordino complessivo della legislazione ambientale, anche a livello nazionale. È intuibile come il riconciliare la crescita economica con la sua sostenibilità sia un obiettivo arduo da raggiungere, ponendo consistenti difficoltà sul versante prettamente giuridico. In un’ottica prettamente fiscale, occorre evidenziare innanzitutto che il termine “fiscalità ambientale” delinea il complesso di tributi, tariffe, canoni, contributi e qualunque altra prestazione imposta dovuti dal produttore inquinatore ovvero dall’utilizzatore per contribuire a prevenire, eliminare o ridurre una determinata attività inquinante. La peculiarità di tale forma di tassazione risiede nel perseguire un duplice obiettivo: i) ridurre i divari sociali; ii) fungere da collettore di risorse per il finanziamento di opere di risanamento ambientale e dei costi dei servizi di cui il cittadino fruisce. Orbene, nelle fonti sovranazionali vige il principio del “chi inquina paga” (ex art. 191, TFUE), ovvero un canone che imputa il costo della prevenzione, del ripristino dell’ambiente e delle azioni di repressione delle attività inquinanti all’autore della condotta nociva e, a seconda delle diverse dinamiche economico-sociali, e sulla scorta delle differenti esperienze giuridiche, ciascun legislatore (nazionale) recepisce e contestualizza gli “strumenti” nel modo ritenuto più opportuno. Per tale motivo il tributo ambientale svolge una duplice finalità: fiscale ed extra-fiscale, dato che, nella fattispecie, la ratio del tributo è rinvenibile sia nell’esigenza di compensare un “costo” ambientale sia nella redistribuzione della ricchezza. Dunque, il mio lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzare come lo strumento fiscale possa, anche in ambito ambientale e sulla scorta del principio “chi inquina paga” e di prevenzione, perseguire finalità non meramente legate ad un discorso “volgarmente” economico ma anche extra-fiscale e di tutela.

Publicado

03.10.2023

Edição

Seção

SIMPÓSIO P06 - CONSTITUIÇÃO, DEMOCRACIA, DIREITOS CULTURAIS E AMBIENTAIS